Commissioni Autore/Affiliato
Sei un nuovo autore/affiliato ed hai maturato delle commissioni? Riepiloghiamo tutto dal principio.
DALLA MATURAZIONE AL PAGAMENTO
- Ogni singola commissione, per maturare, deve trascorrere 30 giorni. Da questo momento la singola commissione diventa liquidabile.
- La commissione non ha scadenza nel tempo.
- Il sistema raggruppa tutte le commissioni liquidabili 1 sola volta al mese (il primo giorno del mese)
- Il totale di queste commissioni liquidabili deve avere un totale di minimo € 100 → CASHOUT
- esempio: se tra il 15 gennaio ed il 15 febbraio hai maturato € 100 di commissioni liquidabili, il sistema non creerà un CASHOUT il giorno 1 marzo, perchè le commissioni maturate dal 2 al 15 febbraio, non sono ancora maturare, ovvero non hanno ancora trascorso i 30 giorni richiesti. Pertanto il CASHOUT si creerà il 1 aprile.
- Il CASHOUT è l'insieme di tutte le singole commissioni liquidabili, con un totale minimo di € 100.
- Riceverai un email il primo giorno del mese, con il riepilogo della somma a te dovuta.
- Entro 5 giorni verrai contattato dal nostro staff per il pagamento delle commissioni.
- Il pagamento avviene tramite account PayPal o tramite bonifico bancario.
- Il pagamento è possibile ad eseibizione di:
- compilazione di un modulo prestampato contenente
- informazioni sul pagamento
- il numero ID del CASHOUT liquidabile
- il campo per inserire le tue coordinate bancarie e l'intestatario del conto
- ricevuta per prestazione occasionale
- fattura.
- compilazione di un modulo prestampato contenente
- Non è possibile utilizzare il proprio CASHOUT per acquistare prodotti sulla piattaforma.
PARTITA IVA, AZIENDA o PRIVATO
- Il pagamento a privati, con prestazione occasionale, non può superare € 5000 lordi annui. Ti invitiamo ad informarti presso il tuo centro d'assistenza fiscale.
- Questo tipo di pagamento è sempre soggetto a ritenuta d'acconto del 20%.
- Il pagamento a professionisti o aziende può essere soggetto a ritenuta del 20% o del 10%.
- Per maggiori informazioni contatta amministrazione@corsi.it
- Un breve elenco di aziende e professionisti esenti ritenuta.
- professionisti regimi dei minimi
- professionisti regime forfettario
- Società di capitali o società per azioni | SAS, SPA, SRL, SLRS, COOP SARL
- Società di capitali | Extra comunitarie (es. Svizzere come la SAGL)
- Società rivenditori di video corsi (come Corsi.it)
- Corsi.it (FORMA SRL) ha sede nella Repubblica di San Marino, pertanto non utilizziamo la fatturazione elettronica. Non abbiamo partita iva, ma indichiamo il C.O.E. (codice operatore economico).
CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
L'art. 12 della convenzione contro le doppie imposizioni, dà la possibilità agli autori residenti in Italia, di avere una ritenuta d'acconto del 10% invece che il 20% standard, solo per il canone relativo all'uso o alla concessione di un diritto d'autore.
Per poter applicare questa ritenuta devi fornire ad amministrazione@corsi.it la seguente documentazione
- certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità tributaria italiana
- certificato camerale della società italiana (richiesto solo a professionisti e società)
- copia dell'autocertificazione sottoscritta in originale da parte del legale rappresentante della società o della persona fisica, scaricabile cliccando qui
- in ogni caso ti consigliamo di discuterne con il tuo commercialista o il referente fiscale.
In questo caso, il sostituto d'imposta è la nostra società (Forma SRL) che verserà l'importo del 10% in nome e per conto tuo, dal tuo canto però dovrai emettere una fattura detraendo il 10%. L'aspetto positivo è dato dal fatto che tale anticipazione non viene poi perduta, in quanto all'inizio dell'anno successivo a quello considerato come periodo d'imposta, la nostra società è obbligata a farti avere una certificazione delle somme versate a titolo dei canoni sopra menzionati. Questo vuol dire che in occasione della tua dichiarazione dei redditi, puoi recuperare tali somme versate in San Marino. Per completezza di informazione, alleghiamo in questa guida l'articolo 12 e la circolare n. 6 relativa alla convenzione sopra menzionata.